Sviluppo Campania. Bando Fondo Regionale per la Crescita – Dubbi di legittimità.
Napoli, 17/5/2022
Oggetto: richiesta chiarimenti su bando e FAQ relativi al FRC ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021
Lo scrivente Salvatore Bizzi, Dottore Commercialista in Napoli, con la presente per chiedere chiarimenti in merito ad alcune risposte fornite da codesto ente in merito al bando FRC ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021.
Tra le faq presenti sul sito di Sviluppo Campania e relative al detto bando, ci sono le risposte di cui di seguito, che a modesto parere di questo scrivente non sembrano corrette rispetto al contesto normativo sia Europeo che Italiano vigente. Risposte che principiando dal dettato disciplinare del Bando, verosimilmente renderebbero quest’ultimo foriero di legittimità e come tale nullo o annullabile.
Sulla prima domanda, ovvero <<Per il calcolo del de minimis qual è il triennio di riferimento? >>, S.C. ha asserito: <<Il periodo di riferimento è relativo al triennio antecedente la data di presentazione della Domanda di agevolazione>>. Ciò non appare in linea con il REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», laddove al considerando n. 10 è testualmente scritto che <<Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti>>. Quindi, riepilogando, a fronte di una risposta di S.C. in cui si asserisce che <<Il periodo di riferimento è relativo al triennio antecedente la data di presentazione della Domanda di agevolazione>> vi è il disposto del regolamento Europeo ut supra a mente del quale <<…si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti>>.
Ancora, proseguendo nella lettura delle risposte fornite da S.C. in riferimento alla cumulabilità dell’agevolazione di cui al PRC ed in particolare con il credito d’imposta 4.0, con una prima domanda è stato chiesto a S.C. se <<Le agevolazioni sono cumulabili con il credito d’imposta 4.0?>> è stato risposto quanto di seguito: <<Le agevolazioni di cui all’Avviso FRC non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, come da articolo 10 dell’Avviso. Si precisa, in ogni caso, che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione e che le fatture presentate, per la Richiesta di Stati di Avanzamento Progetto, devono riportare esclusivamente la dicitura prevista dall’articolo 15 dell’Avviso, quindi non sono ammesse fatture che siano state già oggetto di altre agevolazioni, compreso il Credito d’imposta 4.0. Per quanto attiene la cumulabilità di altri strumenti agevolativi si deve fare riferimento alla normativa di tali strumenti.>> ad una seconda domanda di tipo più generico, ma dello stesso tenore, ovvero se <<Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti pubblici?>>, S.C. sulla stessa frequenza d’onda della prima ha affermato che <<Le agevolazioni di cui all’Avviso FRC non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, come da articolo 10 dell’Avviso. Si precisa, in ogni caso, che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione e che le fatture presentate per la Richiesta di Stati di Avanzamento Progetto devono riportare esclusivamente la dicitura prevista dall’articolo 15 dell’Avviso, quindi non sono ammesse fatture che siano state già oggetto di altre agevolazioni.>>.
Sempre a modesto parere dello scrivente, la prima risposta appare in primis contraddittoria nei termini, in quanto prima si afferma la non cumulabilità delle agevolazioni regionali con il credito d’imposta per investimenti 4.0 poi si asserisce <<Per quanto attiene la cumulabilità di altri strumenti agevolativi si deve fare riferimento alla normativa di tali strumenti>>. A tal punto si chiede a S.C., perché prima si nega la cumulabilità per il credito d’imposta 4.0 e poi si rimette alla normativa delle singole agevolazioni ai fini della stessa? Si invita S.C. a verificare se anche la normativa sul credito d’imposta 4.0 prevede la cumulabilità dello stesso con altre agevolazioni, e se lo prevede, come di fatto lo prevede, a provvedere in termini informativi come di conseguenza. E salvo che il bando non sia, a tal punto, viziato da verosimili errori di legittimità.
In secundiis, attesa la discutibile attendibilità delle risposte fornite, si richiamano di seguito i concetti ed i principi espressi nella Circolare n. 33 del 31/12/2021 del MEF in riferimento all’argomento in questione, da cui credibilmente si evince che S.C. non ha ben compreso la differenza tra <<doppio finanziamento>> e <<cumulo>> delle misure agevolative pubbliche. Di seguito, per opportuna conoscenza di S.C., le affermazioni del MEF con la detta circolare: <<È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).
A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto. È utile inoltre precisare che la distinzione tra i due principi menzionati non rappresenta una novità del RRF, il cui regolamento si limita a ribadire concetti già ampiamente noti nell’ambito delle programmazioni comunitarie dei fondi strutturali. A riprova di quanto sostenuto, si richiama il Regolamento (UE) 1303/2013 che, al Considerando 38, ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento. Inoltre, al Considerando 30, il medesimo Regolamento contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento.
Quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche. In conclusione, con la netta distinzione tra i due principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.>>.
Tanto dovuto, ed attesa la limitazione che le posizioni di S.C. potrebbero arrecare ai soggetti partecipanti al bando, ciò in quanto, posto che il 50% dell’investimento è un “contributo a fondo perduto in conto impianti”, quindi copre “il costo” solo in tale misura, mentre l’altro 50% è un finanziamento a tasso zero, da restituire integralmente in “n” anni, in cui il fondo perduto, ai fini della copertura dei costi nei limiti del 100%, incide solo per la parte del “contributo in conto interessi”; quindi, come sopra esposto, vi sarebbe ancora spazio per poter legittimamente fruire di agevolazioni pubbliche per la parte non coperta dal fondo perduto, ne in conto impianti ne in conto interessi.
Tutto ciò esposto e riscontrato, a parere di questo scrivente sono quindi da considerare coperti i costi dell’investimento nella misura del 50% per il “contributo conto impianti” (a fondo perduto) e in aggiunta, dell’incidenza del “contributo in conto interessi” (fondo perduto) sulla parte del finanziamento a tasso zero, per cui, effettuati i dovuti conteggi ai fini del de minimis e della cumulabilità, resta una parte non coperta dalle agevolazioni che potrebbe legittimamente essere interessata (cumulo) da altre agevolazioni pubbliche come il credito d’imposta 4.0, purché si resti nei limiti del 100% del costo dell’investimento.
Si resta in attesa del riscontro che S.C. vorrà fornire alle imprese Campane.